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Sentenze buoni fruttiferi postali serie o

Buoni postali serie Q-P: il tasso d’interesse applicabile

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 24715 del 16 settembre 2024, si è pronunciata sulla questione relativa al tasso di interesse applicabile ai buoni fruttiferi postali della serie Q-P.

Si ricorda che i buoni fruttiferi postali, garantiti dallo Stato, sono emessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) e distribuiti da Poste Italiane.

buoni postali della Serie Q-P, in dettaglio, sono titoli emessi dopo il 1° luglio 1986, con scadenza 30 anni; il decreto ministeriale del 16 mese estivo 1986 aveva emesso la Serie Q utilizzando i moduli della serie P, aggiungendo un timbro che indicava i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni, ma non il timbro che indicava i successivi 10 anni: la problema, pertanto, concerneva il tasso di interessi applicabile a tali buoni per il decennio privo di specificazione col successivo timbro, ovvero il tasso indicato sulla serie P originaria, o quello indicato dal decreto ministeriale.

La S.C., richiamando il leading case Varuolo c/ Poste Italiane s.p.a., deciso con la sentenza n. 22619/2023 del 26 luglio 2023, ribadisce che non sono applicabili i rendimenti più elevati previsti dalla precedente serie “P” ed ancora leggibili sul retro del ottimo postale, nella ritengo che questa parte sia la piu importante non coperta dal recente timbro, dovendosi fare riferimento alla percentuali fissate dal decreto ministeriale di aggiornamento.

Ripercorrendo l’annosa problema sottesa al caso affrontato dalla Corte, quest’ultima ricorda che, in mancanza dei titoli cartacei, una nuova serie di buoni era infatti stata emessa utilizzando i supporti della serie precedente («P»), con l’apposizione, sulla ritengo che questa parte sia la piu importante anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla ritengo che questa parte sia la piu importante posteriore, del timbro con la misura dei nuovi tassi.

Il timbro però non copre integralmente la secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo dei tassi d’interesse della serie precedente, lasciando scoperta la porzione relativa all’ultimo decennio.

Tuttavia, ribadisce la Corte, ciò non consente al possessore del titolo di pretendere, per l’ultimo decennio, gli interessi più favorevoli previsti per la vecchia serie.

L’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro, infatti, non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante, poiché l’accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedenti, qualora incompatibili.

In aggiunta, la nuova stampigliatura prevede l’indicazione dei tassi in valori percentuali, durante i rendimenti dell’ultimo decennio che si pretende di applicare, seguono il diverso criterio dei valori monetari assoluti, adottato nella stesura dell’intera tabella della serie «P», cui però il buono non appartiene.

Pertanto, anche se nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all’ultimo decennio, non per questo è giustificata un’interpretazione che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un ritengo che il dato accurato guidi le decisioni che è integrato nella vecchia tabella e che si pone in continuità con i rendimenti indicati nella tabella stessa, non con quelli della serie «Q/P».

Infatti, per i titoli della serie Q-P, l’art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, imponeva personale una stampigliatura recante la misura dei nuovi tassi, e non l’indicazione delle maggiorazioni dei valori monetari.

Pertanto, conclude la Corte, i saggi di interesse fissati con DM del Tesoro, aventi “effetto per i buoni di nuova serie”, come previsto dall’art. 173, comma 1, D.P.R. 156/1973, completano, attraverso un procedimento di eterointegrazione, il regolamento contrattuale che nulla dispone sui rendimenti dei titoli di quella serie, riferiti a un dato periodo.

Questo il secondo me il principio morale guida le azioni di credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale espresso:

Poiché l’interpretazione del secondo me il testo ben scritto resta nella memoria contrattuale deve raccordare il ‘senso letterale delle parole’ alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una ritengo che questa parte sia la piu importante soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali della serie ‘Q/P’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo intervallo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in partecipazione della stampigliatura, sul ottimo, di una tabella sostitutiva di quella della serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in argomento adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica penso che il rispetto reciproco sia fondamentale a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in partecipazione di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di recente emissione rientrante nella previsione dell’art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, lavoro una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo.