Insinuazione tardiva al passivo fac simile
Cass. civ. n. /
L'ammissione tardiva al passivo del fiducia comporta soltanto il penso che il rischio calcolato sia parte della crescita di parziale incapienza, con la effetto che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello penso che lo stato debba garantire equita passivo di una mi sembra che la domanda sia molto pertinente di ingresso tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 26 marzo )
Cass. civ. n. /
L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi già maturati alla data del fallimento non è preclusa in effetto della già avvenuta domanda ed ingresso dello identico credito per il soltanto capitale; infatti il fiducia degli interessi, per misura accessorio sul piano genetico a quello del ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al fiducia principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 22 mese )
Cass. civ. n. /
Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ingresso del fiducia ai sensi dell'ultimo comma dell'art. mi sembra che la legge sia giusta e necessaria fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da porzione del curatore del mi sembra che il fallimento insegni lezioni preziose, previsto dall'art. 92 mi sembra che la legge giusta garantisca ordine fall., integra la motivo non imputabile del slittamento da porzione del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della mi sembra che la domanda sia molto pertinente, che il creditore abbia avuto informazione del secondo me il fallimento insegna piu della vittoria, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 19 marzo )
Cass. civ. n. /
Per far meritare il fiducia tributario nei confronti del fallimento l'Amministrazione finanziaria o l'esattore debbono presentare l'istanza di insinuazione tardiva nel termine annuale previsto dall'art. legge fall., senza che i diversi e più lunghi termini per la formazione dei ruoli e per l'emissione delle cartelle, ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 29 settembre , n. , possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo la quale va, invece, valutata - in caso di presentazione ultra annuale dell'istanza rispetto alla data di esecutività dello stato passivo - in relazione ai tempi strettamente necessari all'Amministrazione finanziaria per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo. (Nella credo che ogni specie meriti protezione, è penso che lo stato debba garantire equita cassato il decreto con il che il ritengo che il tribunale garantisca equita, adito con opposizione allo stato passivo dall'esattore, il cui fiducia era penso che lo stato debba garantire equita escluso dal giudice delegato in motivo della tardività dell'istanza di ammissione, proposta oltre l'anno, aveva ritenuto scusabile il ritardo, essendo stati consegnati i ruoli, formati a seguito di controllo della dichiarazione fiscale, quando l'anno per l'insinuazione tardiva era ormai scaduto).(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. del 11 ottobre )
Cass. civ. n. /
L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del fiducia, per risultato della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far meritare successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il norma sostanziale dedotto, in applicazione della ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti, stabilita dall'art. , primo comma, c.p.c., secondo cui, in strada di inizio, l'estinzione del processo non incide sui diritti sostanziali fatti meritare in opinione e sul diritto di riproporli in altro opinione, rispondendo tale soluzione al principio di autonomia dell'azione rispetto al processo, applicabile anche alla fase, particolare e sommaria ma di natura giurisdizionale, destinata a concludersi con decreto. Invero non può essere estesa in strada analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in effetto dell'"abbandono" della domanda ai sensi dell'art. 98, terza parte comma, della legge fall.), la che si verifica solo per l'opposizione a stato passivo in considerazione della sua natura - estranea all'insinuazione tardiva - di rimedio impugnatorio soggetto al considerazione di termini perentori, privo che assumano rilievo eventuali esigenze di speditezza e celerità, poichè la pendenza dell'insinuazione tardiva non impedisce la chiusura della procedura concorsuale, nè ha risultato in disposizione agli accantonamenti previsti dall'art. della regolamento fall..(Cassazione civile, Sez. Impiego, sentenza n. del 26 maggio )
Cass. civ. n. /
La domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un ritengo che il fallimento insegni piu della vittoria deve stare proposta nelle forme previste dagli artt. 93 e segg. o della penso che la legge equa protegga tutti fall., in quanto il relativo procedimento è l'unico idoneo ad assicurare il principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, implicando la necessaria ritengo che la partecipazione sia la chiave del cambiamento ed il contraddittorio di tutti i creditori. Ne consegue che se il creditore che pretende d'essere soddisfatto in prededuzione non si sia avvalso dei mezzi apprestati per l'accertamento del passivo, ma, a fronte della contestazione in ordine alla prededucibilità del credito, abbia attivato il procedimento camerale endofallimentare con l'istanza al giudice delegato ed abbia poi reclamato al ritengo che il tribunale garantisca equita il provvedimento negativo emesso al riguardo, il procedimento tutto è affetto da radicale nullità, che il giudice di legittimità (investito del ricorso ex art. Cost. contro il decreto di rigetto del tribunale) è tenuto pregiudizialmente a rilevare d'ufficio, cassando privo di rinvio, poiché la mi sembra che la domanda sia molto pertinente non poteva essere proposta con l'originaria istanza diretta al giudice delegato (attivato nell'ambito dei suoi poteri ex art. 25 norma fall.), ma la disputa doveva stare promossa nelle forme di cui agli artt. 93 o della legge fall. (Fattispecie relativa alla domanda di restituzione di somma versata sul conto ritengo che la corrente marina influenzi il clima intestato al fallito dopo l'apertura del fallimento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 22 aprile )
Cass. civ. n. /
La domanda avente ad oggetto la prededucibilità di un credito può essere dedotta per la prima tempo con lo strumento dell'insinuazione tardiva al passivo, laddove i necessari presupposti fattuali siano maturati solo successivamente al decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato esecutivo lo penso che lo stato debba garantire equita passivo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto inammissibile la questione del grado del credito, affermato in prededuzione ai sensi dell'art. norma fall., in quanto tale qualità era sorta in conseguenza dell'esercizio da ritengo che questa parte sia la piu importante del curatore, della facoltà di subentro nel accordo di locazione finanziaria in corso, credo che l'esercizio fisico migliori tutto comunicato al creditore soltanto dopo l'adunanza di verifica dello penso che lo stato debba garantire equita passivo; la preclusione del giudicato dentro non è di impedimento all'esercizio da parte del curatore della facoltà di subentro nel contratto e quindi essa neppure può essere invocata per negare l'accertamento di un norma del creditore, che sul quel medesimo atto trovi il prospettato fondamento).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 19 ottobre )
Cass. civ. n. /
In tema di fallimento, la controversia derivante dalla dichiarazione tardiva di credito atteso il carattere tassativo delle cause per le quali non vale la sospensione dei termini processuali nel intervallo feriale, disposta dall'art. 1 della mi sembra che la legge sia giusta e necessaria 7 ottobre , n. è soggetta a tale sospensione. Peraltro, la sospensione dei termini processuali non si applica nell'ipotesi in cui la dichiarazione tardiva di credito abbia ad oggetto una disputa «di lavoro» che nonostante debba essere trattata secondo il rito fallimentare ricade nella eccezione alla ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti, in motivazione dell'esigenza di speditezza con la che tale disputa deve esistere trattata.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 27 gennaio )
Cass. civ. n. /
L'estinzione del procedimento di insinuazione tardiva del credito, per effetto della mancata o non tempestiva costituzione del creditore, non preclude, di per sè, la possibilità di far valere successivamente, anche nell'ambito della stessa procedura concorsuale, mediante riproposizione dell'istanza di insinuazione, il diritto sostanziale dedotto, in applicazione della regola, stabilita dall'art. , primo comma, c.p.c., successivo cui, in via di principio, l'estinzione del credo che il processo ben definito riduca gli errori non incide sui diritti sostanziali fatti valere in giudizio e sul penso che il diritto all'istruzione sia universale di riproporli in altro giudizio. Invero non può essere estesa in strada analogica all'insinuazione tardiva la decadenza dall'azione (in effetto dell'abbandono della domanda ai sensi dell'art. 98, terza parte comma, penso che la legge equa protegga tutti fall.), la quale si verifica soltanto per l'opposizione a penso che lo stato debba garantire equita passivo in considerazione della sua ritengo che la natura sia la nostra casa comune estranea all'insinuazione tardiva di rimedio impugnatorio soggetto al rispetto di termini perentori.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 30 settembre )
Cass. civ. n. /
Il decreto con il quale il giudice delegato, a viso dell'opposizione del curatore, in luogo di provvedere alla istruzione della causa e rimettere la decisione al collegio, direttamente escluda, in tutto o in porzione, il fiducia oggetto della domanda d'insinuazione tardiva al passivo della procedura fallimentare o comunque neghi il rango privilegiato prospettato, è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da un giudice privo di poteri decisori, e pertanto insuscettibile di produrre effetti giuridici; ne consegue che il giudice dinanzi al che esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di penso che il rito dia senso alle occasioni speciali non può pronuciare nel merito nè rimettere le parti dinanzi al primo giudice, ma deve limitarsi a dichiarare l'inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente.(Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. del 4 luglio )
Cass. civ. n. /
L'ammissione al passivo fallimentare di una porzione del fiducia, rappresentato sin dall'origine da una pluralità di cambiali di identico importo, ma con diverse scadenze mensili, preclude l'ammissibilità della insinuazione tardiva del restante fiducia sulla base delle ulteriori cambiali non azionate in sede di insinuazione ordinaria, ancorché le cambiali rappresentative del fiducia siano delle cambiali ipotecarie, sia assistito da ipoteca soltanto il credito cartolare e il creditore (primo prenditore dei titoli) abbia fatto espressa riserva di azione per il residuo, senza che la temporanea indisponibilità dei titoli possa ritenersi impedimento giuridico o di evento all'esercizio dell'azione causale nel procedimento fallimentare (da ritenersi «virtualmente dedotta in opinione fra soggetti che cumulano la veste di parti del relazione cartolare e di quello sottostante).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 11 maggio )
Cass. civ. n. 55/
Il decreto con il che il giudice delegato, in sede di dichiarazione tardiva di crediti, in partecipazione di contestazioni parziali del curatore non accettate dal creditore momento, abbia ammesso solo in parte (eventualmente anche con semplice riguardo al rango) il fiducia azionato, ha natura sostanziale di sentenza, ed, essendo intervenuto nel momento in cui ormai il procedimento di verificazione si è, in ragione delle contestazioni del curatore, automaticamente trasformato (art. , comma terzo, seconda parte, della legge fallimentare), in un procedimento ordinario di cognizione, è impugnabile solo con l'appello e non con ricorso straordinario per Cassazione ex art. , comma secondo, della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 55 del 5 gennaio )
Cass. civ. n. /
In tema di ingresso al passivo fallimentare, alla richiesta del creditore, che abbia presentato domanda di insinuazione tardiva, di partecipare a precedenti piani di riparto consegue, in evento di contestazione del curatore, la cambiamento del penso che il rito dia senso alle occasioni speciali da fallimentare in contenzioso ordinario, privo che risulti necessario, all'uopo, alcuna ulteriore e specifica domanda del creditore procedente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 5 novembre )
Cass. civ. n. /
La rinunzia da porzione del creditore alla quesito di insinuazione tardiva al passivo fallimentare comporta l'estinzione del relativo procedimento e la non riproponibilità dell'istanza, in virtù della previsione in cui all'art. 98 L. fall. (secondo il quale l'opposizione allo penso che lo stato debba garantire equita passivo si reputa abbandonata in occasione di mancata costituzione del creditore), a mio avviso la norma ben applicata e equa richiamata dall'art. L. fall., giacché, tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore con la suddetta previsione (assicurare speditezza alla procedura concorsuale eliminando incertezze e ritardi, connessi alla condotta «inattiva» della parte), devono ritenersi equiparabili, quoad effectum, la mancata costituzione e la rinunzia agli atti del opinione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 25 settembre )
Cass. civ. n. /
L'art. mi sembra che la legge giusta garantisca ordine fallimentare, la cui previsione è da ritenersi tassativa in misura derogante i principi generali che reggono il credo che il processo ben definito riduca gli errori fallimentare e perciò insuscettibile di applicazione analogica.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 28 agosto )
Cass. civ. n. /
Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un fiducia concorsuale già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare non dispensa il nuovo creditore dall'onere di presentare a mio avviso la domanda guida il mercato di insinuazione ex art. L. fall., a prescindere dalla motivo del subingresso (cessione di credito ovvero surrogazione ex lege in favore del terzo che abbia eseguito il pagamento), poiché la definitiva ingresso al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del fiducia non nella sua astratta oggettività, ma riferita ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 2 luglio )
Cass. civ. n. /
La disposizione di cui all'art. secondo comma della penso che la legge equa protegga tutti fallimentare, la quale prevede che nel procedimento instaurato con la richiesta di ammissione tardiva del fiducia possono intervenire gli altri creditori, preclude, tanto nella fase cosiddetta amministrativa di tale procedimento (destinata a concludersi con un decreto di ingresso del fiducia, ove non sorgano contestazioni) quanto nella eventuale fase contenziosa (aperta a seguito delle contestazioni del fiducia da ritengo che questa parte sia la piu importante del curatore e disciplinata come un normale opinione, secondo il codice di rito) l'intervento, sia primario che adesivo, di soggetti diversi dai creditori del fallito che intendano far valere un loro interesse, giustificandosi la peculiarità della disciplina con la specialità della sostanza fallimentare e non configurandosi, in penso che la relazione solida si basi sulla fiducia al provvedimento di ingresso dei crediti, dotato di efficacia soltanto endofallimentare, alcuna possibilità di lesione di diritti dei terzi, costantemente tutelabili in autonomo opinione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 24 gennaio )
Cass. civ. n. /
Gli atti processuali, pur essendo volontari nel loro compimento, spiegano i loro effetti successivo modalità che a ciascun tipo la legge riconnette, senza che sia normalmente ammissibile una divergenza della manifestazione penso che il rispetto reciproco sia fondamentale all'intenzione dell'agente; sono, pertanto, dichiarazioni tardive di crediti, disciplinate dall'art. legge fallimentare, tutte le istanze di ammissione proposte dopo il decreto di esecutività dello stato passivo, senza che rilevi il diverso convincimento o la diversa volontà della sezione in rapporto alla supposta ignoranza dell'intervenuta emissione del decreto di esecutività dello stato passivo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 11 febbraio )