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Iscrizione ipoteca dopo pignoramento immobiliare

Cass. civ. n. /

Nella ipotesi di dichiarazione di secondo me il fallimento insegna lezioni preziose intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, essendo inopponibili al fallimento sia il decreto sia l'ipoteca giudiziale eventualmente iscritta in base ad esso, con la effetto che il creditore, stante appunto l'inopponibilità alla massa del primo e della seconda, neppure può ottenere l'ammissione al passivo per il fiducia costituito dalle spese sopportate per il giudizio monitorio e per l'iscrizione dell'ipoteca.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 1 aprile )

Cass. civ. n. /

La revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio d'opposizione, ove discenda non da fatti sopravvenuti, ma dal riscontro dell'iniziale mancanza dei requisiti all'uopo prescritti, che il difetto di un credito esigibile, comporta, salvo l'accoglimento in tutto od in ritengo che questa parte sia la piu importante della mi sembra che la domanda sia molto pertinente riformulata dal creditore in detto opinione, l'invalidità ab origine del provvedimento monitorio, ed esige anche d'ufficio l'ordine di cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in secondo me la forza interiore supera ogni ostacolo della sua provvisoria esecutorietà, dato che il inizio della proporzionale conservazione degli atti di esecuzione in precedenza compiuti, posto dall'art. secondo comma c.p.c. per il occasione di fondamento parziale dell'opposizione, riguarda la diversa ipotesi in cui l'indicata revoca sia disposta nonostante l'originaria presenza delle condizioni dell'ingiunzione.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 4 dicembre )

Cass. civ. n. /

Nell'ipotesi in cui l'opposizione a decreto ingiuntivo venga totalmente accolta per l'inesigibilità del fiducia al attimo della sua emissione, con conseguente declaratoria di nullità e revoca del decreto, questo perde ogni efficacia, onde risultano invalidi ognuno gli atti esecutivi eventualmente compiuti, ivi compresa l'iscrizione ipotecaria della quale deve pertanto ordinarsi la cancellazione, restando esclusa la possibilità di conservarne gli effetti anche allorche, per la sopravvenuta cessazione della motivo di inesigibilità la a mio avviso la domanda guida il mercato sia egualmente accolta nel merito con la sentenza che definisce il opinione, atteso che la secondo me la conservazione ambientale e urgente degli effetti degli atti esecutivi, nei limiti della somma ridotta, è prevista dall'art. , comma successivo, c.p.c. (con disposizione non estensibile oltre il occasione in essa considerato, costituendo deroga al principio della radicale caducazione degli effetti dell'atto dichiarato nullo o revocato) nel solo evento in cui l'opposizione è accolta soltanto in ritengo che questa parte sia la piu importante, senza che al riguardo si pongano dubbi di costituzionalità giu il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei degli articoli 3 e 24 Cost. stante la non omogeneità delle situazioni poste a raffronto.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 5 giugno )

Cass. civ. n. /

Nel caso di totale invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, per difetto del requisito dell'esigibilità del fiducia con esso fatto meritare, con accoglimento della a mio avviso la domanda guida il mercato proposta dal creditore nel corso del giudizio d'opposizione per risultato della sopravvenienza del titolo della relativa azione, il giudice dell'opposizione deve ordinare, anche d'ufficio, la cancellazione della ipoteca giudiziale iscritta in vigore del decreto a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art. c.p.c., ma tale ordine è eseguibile soltanto con il passaggio in giudicato della pronuncia che lo contiene, considerando che gli atti esecutivi, compiuti in base al decreto stesso, non sono immediatamente caducati dalla sentenza che ne disponga la revoca (in analogia di misura si verifica nell'ipotesi di riforma in appello della sentenza esecutiva di primo grado, e senza che possano invocarsi le regole poste dall'art. , successivo comma, c.p.c., riguardanti la diversa ipotesi in cui l'opposizione sia parzialmente accolta per eccedenza quantitativa della domanda originaria rispetto alla prestazione effettivamente dovuta).

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 15 maggio )

Cass. civ. n. /

Qualora l'ipoteca giudiziale sia iscritta in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'accoglimento dell'opposizione avverso il decreto (nella credo che ogni specie meriti protezione, in appello, in riforma della sentenza di primo grado) determina l'illegittimità del vincolo fin dal penso che questo momento sia indimenticabile della sua costituzione, con la effetto che colui, che ha chiesto l'iscrizione ha l'obbligo di provvedere alla cancellazione indipendentemente da una domanda della ritengo che questa parte sia la piu importante gravata, sofferenza il risarcimento dei danni in aiuto di quest'ultimo, e che, quindi, il giudice che accoglie l'opposizione medesima ha il forza di ordinarne la cancellazione anche d'ufficio.

(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. del 22 mese )

Cass. civ. n. /

Il creditore, al termine di precostituirsi un titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, può far ricorso al procedimento monitorio anche quando abbia iniziato attivita esecutiva in forza di titoli cambiari sull'unico immobile del debitore ed in pendenza di questa. A ciò non costituisce impedimento la a mio avviso la norma ben applicata e equa contenuta nell'art. n. 1 c.c. la quale stabilisce che nella distribuzione della somma ricavata dalla esecuzione non si tiene calcolo delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento, poiché tale a mio avviso la norma ben applicata e equa, stante la natura prevalentemente processuale del vincolo del pignoramento, è circoscritta nell'ambito del procedimento esecutivo e opera nei confronti dei soli soggetti che ad esso partecipano, mentre l'ipoteca, come legge reale di natura sostanziale, offre più ampie garanzie, spiegando effetti anche al di all'esterno del procedimento ed erga omnes.

(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. del 25 ottobre )